- Il Presidente di Cassa Forense resta in carica
- Niente prolungamento del mandato, scatta la "prorogatio"
- Il Presidente resta in carica, va rispettato il principio di continuità
Il Presidente di Cassa Forense resta in carica
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Il Presidente uscente, avvocato Nunzio Luciano, rimane ai vertici di Cassa Forense pur essendo il suo mandato scaduto nel 29 aprile 2020.
Tuttavia, sussiste un "vuoto normativo" causato dalla mancanza di una disposizione statutaria transitoria regolante lo scarto tra la scadenza naturale del mandato e le elezioni del rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione previste per aprile 2021 (e in seno alle quali si procederà alla nomina del nuovo presidente).
Dunque, per ritenere legittima la permanenza di Nunzio Luciano a capo dell'ente previdenziale, è necessario che questa venga inquadrata nell'istituto della prorogatio. Ne deriva che l'organo prorogato avrà "facoltà di compiere gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti necessitati e costituzionalmente indifferibili"
È questa, in breve, la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Roma nell'ordinanza del 24 agosto 2020 (sotto allegata) con cui ha rigettato in primo grado il ricorso cautelare promosso da un gruppo di avvocati che aveva contestato il prolungamento della carica del Presidente di Cassa Forense.
Un rigetto che ha creato una spaccatura tra gli stessi ricorrenti, alcuni dei quali ritengono esservi le basi per reclamare il provvedimento, mentre per altri la pronuncia è ritenuta soddisfacente, nonostante il dispositivo.
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I ricorrenti, chiedendo la sospensione dalla carica di Luciano, hanno denunciato una violazione delle norme statutarie che regolano l'accesso e la permanenza nelle cariche amministrative, censurando la prosecuzione della carica del Presidente fino alle prossime elezioni del Consiglio di amministrazione, previste per l'aprile 2021, avendo egli esaurito il 29 aprile 2020 il suo secondo e ultimo mandato, già esteso da due a quattro anni.
Niente prolungamento del mandato, scatta la "prorogatio"
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Il magistrato capitolino prende atto dell'assenza, allo stato, di una norma statutaria transitoria che prevede il prolungamento della durata oltre il termine prescritto, nonché dell'insussistenza di principi dell'ordinamento che possano sorreggere il travalicamento del limite temporale di durata del mandato.
In pratica, emerge dalla sentenza, non vi è una norma statutaria regolante l'ipotesi dello scarto tra la scadenza naturale del mandato e le elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione (previste per l'aprile 2021) sede nella quale si procederò anche alla nomina del nuovo presidente.
Il Tribunale ritiene che tale "vuoto normativo", determinato dall'assenza di una regolamentazione del trasferimento di poteri alla scadenza dell'incarico, debba essere colmato facendo ricorso all'istituto della prorogatio il quale "non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri tra la scadenza, naturale e anticipata, del mandato e l'entrata in carica del nuovo organo eletto".
Ne deriva che l'organo prorogato avrà "facoltà di compiere gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti necessitati e costituzionalmente indifferibili" (cfr. Corte. Cost. n. 243/2016).
Così ricostruita la fattispecie in esame, si legge in sentenza, "deve rilevarsi che lo scarto temporale che la Cassa mira ad allineare, pur ispirato a un principio di ragionevolezza, non può, in difetto di un'espressa previsione, prevedere il prolungamento del mandato oltre i termini di legge e di statuto".
Il Presidente resta in carica, va rispettato il principio di continuità
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Tanto premesso, il magistrato non ritiene tuttavia di poter accogliere, ex art. 700 c.p.c., l'istanza di sospensione del Presidente dalla carica.
La permanenza di Nunzio Luciano al vertice di Cassa Forense, si legge in sentenza, si giustifica in ragione del regime di prorogatio, necessitato dallo scarto temporale tra cessazione della carica e nuove elezioni. Una eventuale sospensione contrasterebbe "con il principio di continuità imposto dalla necessità di garantire il funzionamento degli organi", mentre la prorogatio appare idonea "ad assicurare la normale vita dell'ente e a salvaguardare gli interessi degli iscritti, tenuto conto altresì dei pieni poteri del Consiglio di Amministrazione".
Infine, il giudice sottolinea anche di non avere il potere di ingerirsi nella vita degli organi delle fondazioni dovendo essa essere presidiata dal sistema dei controlli previsti dall'art. 25 c.c., ricorrendone i presupposti, e neppure può emettere una decisione di contenuto conformativo sostituendosi all'autorità di vigilanza nella determinazione delle modalità di risoluzione delle denunciate violazioni.
Scarica pdf Tribunale di Roma, ordinanza 24 agosto 2020• Foto: 123rf.com