- Dl semplificazioni: accesso ai dati bancari
- Dati bancari a disposizione anche degli enti locali
- Ora servono misure per proteggere da accessi non autorizzati
Dl semplificazioni: accesso ai dati bancari
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Il Dl semplificazioni, nella versione definitiva, dispone all'art. 17-bis, intitolato "Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, la seguente importante novità: "1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".
Dati bancari a disposizione anche degli enti locali
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Per capire la riforma andiamo a vedere prima di tutto che cosa prevede la lettera a) del comma 791, dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e poi cosa prevede poi il comma 6 dell'art. 7 D.P.R n. 605/1973.
La lettera a) comma 791, art. 1 l. n. 160/2019 dispone che "Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate."
In virtù del decreto semplificazioni anche agli enti locali viene data anche la possibilità di accedere alle informazioni bancarie contenute nell'art 7, comma 6 del D.P.R n. 605/1973.
In detto comma 6 sono infatti indicati i dati che determinati soggetti devono comunicare all'Anagrafe Tributaria. Il comma 6 infatti prevede che: "Le banche, la società Poste italiane S.p.a, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale."
Ora servono misure per proteggere da accessi non autorizzati
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Una novità di indubbio rilievo quella di voler ampliare il novero dei soggetti che, ai fini della riscossione delle imposte, possono accedere ai dati bancari. Dopo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate nella doppia veste di accertatore ed ente abilitato alla riscossione, il decreto semplificazioni vuole concedere tale accesso anche a Comuni, Province e Regioni.
Accesso che pone subito dei problemi in materia di autorizzazioni e tracciabilità dei funzionari che saranno abilitati ad acquisire informazioni che, in ragione della loro estrema delicatezza, richiedono con una certa urgenza, misure rigide al fine di evitare intrusioni illecite e accessi non autorizzati.
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