- Accordo quadro finanziamento anticipo liquidazione indennità di fine servizio
- Online la piattaforma per erogare l'anticipo
- Presentazione domanda, valutazione e tasso d'interesse
- Contratto di anticipo: efficacia e risoluzione
- Estinzione anticipata dell'anticipo TFS/TFR
- Adesione all'Accordo Quadro da parte della banca e recesso
- Adeguamento requisiti di accesso alla pensione agli incrementi di speranza di vita
Accordo quadro finanziamento anticipo liquidazione indennità di fine servizio
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2020 il Decreto del 19 agosto 2020 (sotto allegato) con cui è stato approvato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio. Accordo in base al quale i dipendenti pubblici che hanno cessato l'attività lavorativa e che hanno i requisiti per quota 100, pensione di vecchiaia e anticipata possono richiedere l'anticipo del TFS/TFR.
Il suddetto accordo definisce:
- termini e modalità di adesione della banca;
- modalità di adeguamento del contratto di anticipi del TFS/TFR in relazione all'adeguamento del contratto dei requisiti pensionistici alla speranza di vita;
- tasso di interesse e condizioni economiche alle quali soni realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR;
- schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR;
- modalità di presentazione della domanda di anticipo;
- modalità di comunicazione tra banca ed ente erogatore;
- specifiche tecniche e sicurezza dei flussi informativi.
Online la piattaforma per erogare l'anticipo
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Dopo la pubblicazione del suddetto decreto, la Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone annuncia che è online al seguente indirizzo https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr la piattaforma che renderà possibile l'erogazione degli anticipi. Nella homepage tre aree dedicate rispettivamente all'ente erogatore, alle banche e ai richiedenti.
Ora però vediamo cosa prevede il decreto di approvazione dell'accordo quadro.
Presentazione domanda, valutazione e tasso d'interesse
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La domanda di anticipo TFS/TFR, in base agli enti erogatori registrati al portale, deve essere presentata alla banca dal richiedente, presentando l'allegato 1 e l'allegato 3 al decreto (sotto allegati).
L'importo dell'anticipo viene calcolato in base all'entità delle indennità di fine servizio o di fine rapporto al netto delle imposte. Gli interessi calcolati sulla somma erogata vengono determinati tenendo conto delle date ultime di rimborso. La banca retrocede al soggetto finanziato gli interessi eventualmente non maturati in conseguenza del rimborso del TFS/TFR, prima delle date di rimborso.
Il tasso di interesse è determinato alla data di presentazione della domanda. Trattasi di un tasso annuale e fisso, pari al rendimento medio dei titoli pubblici che hanno una durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,40%, che rappresenta anche il valore al di sotto del quale non può essere fissato il tasso stesso. Gli interessi sono calcolati in base al sistema della capitalizzazione semplice e la banca non può applicare all'anticipo altri oneri o commissioni, oltre al tasso di interesse indicato.
La banca può rigettare la richiesta di anticipo solo in base ai documenti allegati dal richiedente.
L'art. 7 del decreto prevede la possibilità per la banca di cedere i finanziamenti per l'anticipo del TFS/TFR in tutto o in parte all'interno del suo gruppo o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. I finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie applicate a quelli originari.
Contratto di anticipo: efficacia e risoluzione
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Il contratto di anticipo si perfeziona nel momento in cui la banca accetta la proposta di contratto presentata dal richiedente, ma diventa efficace nel momento in cui l'ente erogatore ne prende atto dalla banca. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della banca dell'accettazione della proposta di contratto, se l'ente erogatore non comunica alla stessa la presa d'atto, esso è risolto automaticamente.
La banca deve inviare le comunicazioni all'ente erogatore alla pec che gli indica quest'ultimo indicando anche l'IBAN su cui vuole ricevere il rimborso del finanziamento. Parimenti l'ente erogatore comunica con la banca facendo pervenire le comunicazioni all'indirizzo pec che questa gli indica. La comunicazione via pec però non è obbligatoria. Ente erogatore e banca possono concordare una forma alternativa. L'importante è che le comunicazioni risultino tracciabili.
Per quanto riguarda poi la garanzia del fondo acquisita dall'ente erogatore a favore della banca, essa diventa efficace quando la banca provvede a pagare la commissione di accesso.
Estinzione anticipata dell'anticipo TFS/TFR
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Il soggetto finanziato può chiedere che l'anticipo venga estinto in tutto o in parte. In questi casi la banca applica un indennizzo massimo dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente del debito residuo è sotto i 10.000 euro. In ogni caso l'indennizzo deve essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero stati calcolati sull'importo dell'anticipo in assenza dell'estinzione anticipata e non deve superare i costi sostenuti dalla banca per la gestione della stessa estinzione anticipata.
Adesione all'Accordo Quadro da parte della banca e recesso
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Per procedere all'anticipo della liquidazione è necessario naturalmente che la banca aderisca all'Accordo quadro, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio attraverso l'invio dell'allegato 4 (sotto allegato) che deve essere inviato per conoscenza anche all'ABI.
Con l'adesione la banca si impegna a rendere operativo l'accordo entro 30 giorni dall'adesione.
La banca ha comunque la possibilità di recedere, inviando agli stessi soggetti a cui è tenuta a comunicare l'adesione la comunicazione di cui all'allegato 5 (sotto allegato).
Il recesso comporta l'aggiornamento tempestivo dell'elenco delle banche aderenti (pubblicato sul portale lavoropubblico.gov.it dal Dipartimento della Funzione pubblica del CdM), ma non ha effetti sulle operazioni di anticipo che si sono già perfezionate primo del recesso e sulla domande presentate prima dello stesso.
Ai sensi dell'art. 11 del decreto si chiarisce inoltre che le banche aderenti possono offrire condizioni migliori ai richiedenti rispetto a quelle stabilite dall'Accordo Quadro, che è valido per 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto (e comunque fino alla completa estinzione dei diritti e degli obblighi che ne conseguono) e rinnovabile sentito il parere dell'Inps.
L'Accordo inoltre può anche essere rivisto dalle parti aderenti, sentito il parere dell'Inps, nei casi in cui si vuole procedere alla modifica delle condizioni normativo regolamentari e di mercato.
Adeguamento requisiti di accesso alla pensione agli incrementi di speranza di vita
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Per chi chiede l'anticipo del TFS/TFR perché in possesso dei requisiti previsti da quota 100 la banca, ai fini dell'importo dello stesso, considera la data di riconoscimento del trattamento in base alla certificazione che tiene conto del momento di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione, che considera tutti gli aumenti determinati e programmati dell'adeguamento alla speranza di vita. Incrementi che dovranno essere valutati per determinare il primo requisito utile alla maturazione del diritto alla pensione, se avviene dopo il 31/12/2021.
La banca restituirà al soggetto finanziato l'eventuale ammontare degli interessi non maturati a favore della banca, che si riferiscono all'adeguamento dei requisiti suddetti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita.
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Scarica pdf Decreto 19 agosto 2020• Foto: 123rf.com