Via dallo stadio i tifosi che intonano cori razzisti. La linea dura arriva dalla Corte di Cassazione che, in una sentenza della Terza sezione penale depositata oggi, si e' occupata della vicenda accaduta al calciatore di colore del Messina, Marc Andre' Zoro, che il 27 novembre del 2005 nello stadio 'San Filippo' di Messina subi' 'reiterati episodi d'intolleranza razzista' consistiti in 'slogan di scherno provenienti dal settore dei tifosi dell'Inter, la squadra ospite'. La Suprema Corte, che ha confermato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive nelle quali era impegnata l'Inter imposto ad un ultras interista di 30 anni Riccardo D. C., ha sottolineato come nei confronti di Zoro siano stati compiuti episodi di vero razzismo, 'forieri di uno sperimentato allarme sociale con serio pericolo per l'ordine pubblico quando in tempi utili non si apprestino le necessarie cautele'. Piu' in generale, i supremi giudici, nella sentenza 1872 con la quale e' stato respinto il ricorso dell'ultras al quale il Gip del Tribunale di Messina il 23 dicembre del 2005 aveva intimato il divieto di accesso allo stadio, ricordano che con 'razzismo' si deve intendere 'tutto quel complesso di manifestazioni o atteggiamenti d'intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo e di emarginazione nei confronti di individui o gruppi appartenenti a comunita' etniche e culturali diverse, assai spesso ritenute inferiori'.
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