Non puo' essere espulso dal nostro Paese l'immigrato senza permesso di soggiorno che chiede di legalizzare il lavoro irregolare se la procedura non e' ancora conclusa. Lo sottolinea la Cassazione con una sentenza della Prima sezione civile (la numero 1649) con la quale ha accolto il ricorso di un extracomunitario, Kola F., che si era visto espellere dal Prefetto di Roma, nel febbraio del 2005, sulla base del fatto che lo stesso Prefetto aveva gia' respinto a gennaio la richiesta di emersione di lavoro domestico presentata dalla datrice di lavoro dell'immigrato. Secondo la Suprema Corte, 'in materia di legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari' parla chiaro l'art. 2 della legge 222 del 2002 che 'dispone che fino alla data di conclusione della procedura di emersione, disciplinata dal D.l 195 del 2002, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione presentata dal datore di lavoro, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato'. Pertanto, finche' non e' conclusa la procedura di emersione, ribadisce la Cassazione, 'permane il divieto di esplusione del lavoratore'. Ribaltata in questo modo la decisione del Giudice di pace di Roma che il 9 maggio del 2005 aveva respinto il ricorso di Kola F.
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