Meccanismo del silenzio assenso per alcuni procedimenti autorizzativi INL e procedure da remoto per convalide, conciliazioni e altro

Decreto semplificazioni: novità per le procedure dell'INL

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Il decreto semplificazioni n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione n. 120/2020, all'art. 12 bis prevede la "semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro." Le novità riguardano in particolare:

  • l'introduzione del silenzio assenso per certe procedure autorizzative;
  • lo svolgimento da remoto di procedure finalizzate al rilascio di convalide e a quelle amministrative e conciliative che richiedono la presenza dell'istante;
  • la diffida accertativa dei crediti patrimoniali;
  • la possibilità di adottare nei confronti del datore, in determinati casi, provvedimenti immediatamente esecutivi.

Analizziamo ora in particolare, le prime due novità, che sono destinate ad avere un maggiore impatto in termini di semplificazione delle procedure dell'Ispettorato del lavoro.

Silenzio assenso per le autorizzazioni al lavoro minorile e al frazionamento del riposo

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Al comma 1 l'articolo 12 bis del decreto semplificazioni dispone in particolare che: "Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza."

La disposizione introduce in sostanza il meccanismo del silenzio assenso ai provvedimenti autorizzativi di competenza dell'INL e a quelli che verranno indicati da un provvedimento del Direttore, individuando in particolare i seguenti:

  • il primo riguarda l'autorizzazione che può essere concessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo assenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, all'impiego dei minorenni in lavori di natura culturale, artistica, sportiva, pubblicitaria o nel settore dello spettacolo, a condizione che queste non pregiudichino "la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale."
  • Il secondo riguarda l'autorizzazione che può essere rilasciata dall'Ispettorato corporativo al personale addetto agli spettacoli pubblici, se ricorrano esigenze tecniche "al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza."

In conseguenza di questa novità i datori di lavoro potranno presentare all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un'istanza dettagliata al fine di ottenere le suddette autorizzazioni e, se nei 15 giorni successivi l'ufficio non risponderà negativamente alla richiesta, indicando le ragioni che si frappongono all'accoglimento, l'autorizzazione dovrà intendersi concessa.

Previste sanzioni amministrative da 500 euro a 3000 euro per chi non ottempererà alla disposizione sul silenzio assenso.

Procedure amministrative da remoto in caso di figli in arrivo o matrimonio

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Il comma 2 dell'art 12 bis del decreto semplificazioni dispone invece che: "Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato."

Le convalide menzionate nella disposizione sono le seguenti:

  • la prima è quella di competenza del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio alla risoluzione consensuale del rapporto o alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento;
  • la seconda invece quella è quella della lavoratrice alle dimissioni che presenta nel periodo che intercorre tra la data in cui sono state richieste le pubblicazioni di matrimonio e il termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio. Alla conferma delle dimissioni da parte della lavoratrice entro un mese alla Direzione del Lavoro è subordinata la validità stessa delle stesse.

La disposizione fa riferimento anche "ad altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore".

Restando in attesa di quanto verrà stabilito dal suindicato provvedimento dal Direttore dell'INL è possibile che in futuro non sarà più necessaria la presenza fisica del lavoratore ad esempio nella procedura relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, nella conciliazione monocratica o quando il tentativo di conciliazione è facoltativo.

Leggi anche Ispettorato del Lavoro


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