La responsabilità dell'intermediario nello svolgimento dei servizi di investimento ha natura contrattuale e la norma contenuta nell'art. 23 del TUF, che onera lo stesso di fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, afferisce esclusivamente alla prova della diligenza e non anche del nesso di causalità che deve comunque essere provato dall'investitore.
Nel provvedimento
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