- E- fattura, nuova proroga per la consultazione
- I motivi della proroga
- "Web service" per lo scambio dati
E- fattura, nuova proroga per la consultazione
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Arriva un'ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. A stabilirlo un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2020 (in allegato). Si tratta dell'ennesimo rinvio del termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovuto a necessità tecniche per dare attuazione alle disposizioni introdotte dall'art. 14 del dl n. 124/2019, considerando le nuove regole sui controlli relativi ai dati delle e-fatture ed il complicato rapporto con le regole in materia di privacy. Il provvedimento del 24 settembre 2020 introduce anche una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI.
I motivi della proroga
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In particolare, l'articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127 ossia sulla disciplina della "Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati" aveva già stabilito nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche, disponendo che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Lo stesso articolo, chiarisce che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196.Considerato che sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, il nuovo provvedimento delle Entrate dispone una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Dal prossimo uno gennaio 2021 non potranno più essere usati i codici N2, N3 ed N6, rispettivamente per le operazioni non soggette, non imponibili e in regime di inversione contabile che saranno sostituiti da un sistema di codifica che identifica con più precisione la natura dell'operazione. I nuovi codici potranno essere adottati dal 1° ottobre per: operazioni «non soggette» all'imposta dunque N2.1 per le operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito territoriale; N2.2 per le operazioni non soggette all'imposta per altre ragioni.
E ancora per operazioni non imponibili: N3.1 per le esportazioni, N3.2 per le cessioni intracomunitarie; N3.3 per le cessioni verso la repubblica di San Marino; N3.4 per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione; N3.5 per operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento del cliente esportatore abituale; N3.6 per le altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
Infine per operazioni sottoposte al meccanismo speciale dell'inversione contabile. Otto codici, da N6.1 a N6.8, per le diverse tipologie di operazioni soggette al reverse charge «interno», oltre al codice N6.9 con funzione residuale.
"Web service" per lo scambio dati
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Viene introdotta una specifica funzionalità di controllo delle fatture e delle notifiche trasmesse con il Sistema di Interscambio (SdI) per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati. In questo modo si potrà avere un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra il Sdi e il soggetto che ha trasmesso o ricevuto le fatture. E su richiesta si potrà rinnovare l'invio delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate. La funzionalità di reinoltro, riguardo ai file delle fatture che si trovano nello stato di «impossibilità di recapito», farà in modo che, alla riuscita dell'operazione, l'impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante ai fini fiscali.
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Scarica pdf provvedimento Ag. Entrate n. 311557/2020• Foto: 123rf.com