- Naspi e Dis-Coll, due mesi di proroga senza domanda
- Naspi e Dis-Coll condizioni per ottenere la proroga
- Naspi e risoluzione di contratto di lavoro
Naspi e Dis-Coll, due mesi di proroga senza domanda
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Per Naspi e Dis-Coll non sarà necessario presentare una domanda e l'Inps erogherà altri due mesi di indennità di disoccupazione. Lo chiarisce lo stesso Istituto nella circolare n. 111/2020 (in allegato). Era stato l'articolo 5, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 a stabilire la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. Per la proroga, subordinata alla presenza delle condizioni indicate nella circolare n. 111, non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d'ufficio all'estensione delle stesse.
Naspi e Dis-Coll condizioni per ottenere la proroga
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Per ottenere la proroga
è necessario che il beneficiario non sia anche destinatario di alcuna delle indennità Covid-19, comprese quelle per domestici, sportivi e marittimi. La proroga non spetta a chi ha percepito la Naspi in forma anticipata, cioè una tantum, anche se il periodo teorico di spettanza cade tra maggio e giugno. L'Inps precisa, ancora, che non serve fare la domanda per avere la proroga, perché verrà riconosciuta d'ufficio. Per chi ha presentato domanda di certificazione del diritto ad Ape sociale o al pensionamento precoci al 29 settembre l'Inps sospenderà la proroga invitando a manifestare, entro il 31 ottobre, la volontà di avvalersene o di procedere, piuttosto, con la certificazione del diritto.
Naspi e risoluzione di contratto di lavoro
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La circolare chiarisce i dubbi anche in relazione all'accesso alla NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. In questo caso i lavoratori dovranno allegare alla domanda l'accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l'adesione. Il documento, infine, fornisce istruzioni contabili e fiscali relative alla percezione delle indennità NASpI e DIS-COLL che, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura.
Scarica pdf circolare Inps n. 111/2020
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