Per l'Adunanza Plenaria i documenti dell'anagrafe tributaria vanno considerati documenti amministrativi ai fini dell'accesso difensivo ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990

Accesso documentale difensivo anche per i documenti dell'anagrafe tributaria

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Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.


L'accesso difensivo potrà essere esercitato, mediante estrazione di copia, indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonché dalla previsione dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.


Sono i principi "storici" che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espresso nelle sentenze n. 19 (qui sotto allegata) n. 20 e n. 21 del 2020, respingendo i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e fornendo importantissime precisazioni in materia di accesso documentale difensivo ed estendendo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 anche ai documenti dell'anagrafe tributaria.

Accessibilità documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale

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Si tratta di principi generali che vanno ben oltre i casi da cui sono scaturiti e inerenti vicende legate al diritto di famiglia (separazione giudiziale e mantenimento). Nel dettaglio, quanto alla sentenza n. 19/2020, il T.A.R. in prime cure aveva accolto il ricorso promosso da una signora contro il provvedimento che, in pendenza del giudizio di separazione giudiziale, le aveva negato l'accesso alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riferibile al coniuge e conservata nell'anagrafe tributaria.


Il Tribunale Amministrativo riteneva che l'accesso a tale documentazione dovesse ritenersi "oggettivamente utile" al perseguimento del fine di tutela, e per questo ordinava all'amministrazione resistente di esibire alla ricorrente i documenti richiesti nell'istanza e di consentirne l'estrazione di copia.


Invece, secondo l'Agenzia delle Entrate, sbaglia il giudice amministrativo a ritenere accessibili i dati dell'anagrafe tributaria, ivi compresi quelli contenuti nella sezione archivio dei rapporti finanziari, senza l'autorizzazione del giudice della causa principale ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura di rito.


In pratica, l'amministrazione ritiene che il TAR abbia omesso di considerare il rapporto di specialità intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. e la disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.

La rimessione all'Adunanza plenaria

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ex art. 99, comma 1, c.p.a. ritiene di dover rimettere all'Adunanza plenaria una serie di questioni.


In particolare, ci si chiede se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell'Archivio dell'Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.


Ancora, i dubbi ineriscono la possibilità di esercitare l'eventuale diritto d'accesso in relazione alle forme di acquisizione probatoria previste dalle norme processuali e civilistiche, oppure se la previsione da parte dell'ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l'azionabilità del rimedio dell'accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990.


Infine, qualora si riconoscesse l'accessibilità agli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate, ci si chiede in quali modalità andrebbe consentito l'accesso ai medesimi (sola visione o anche estrazione della copia o ancora per via telematica).

I principi espressi dal Consiglio di Stato

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L'Adunanza plenaria, dopo aver ricostruito la vicenda processuale sottesa ed esaminato le argomentazioni della sezione rimettente, è giunta e nunciare sulle questioni postele i seguenti principi di diritto, anche ai sensi dell'art. 99, comma 5, del codice del processo amministrativo.

Si afferma che dichiarazioni, comunicazioni e atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

L'accesso documentale difensivo, spiega il Collegio, potrà essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 del codice di procedura civile.

Ancora, l'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, potrà essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c.. e 492-bis c.p.c., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.

Infine, quanto alle modalità di esercizio, il Consiglio di Stato conclude affermando che l'accesso difensivo ai suddetti documenti andrà effettuato mediante estrazione di copia.


Scarica pdf Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 19/2020

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