La legislazione previdenziale svizzera in materia di pensioni si basa su un sistema di tre pilastri: pensione di base (AVS - 1° pilastro), previdenza professionale (2° pilastro) e assicurazione individuale (3° pilastro).
La normativa svizzera prevede che i lavoratori iscritti alla previdenza professionale possono ritirare in un'unica soluzione il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del 2° pilastro quando lasciano definitivamente la Svizzera.
Le richieste, di regola, vengono presentate dagli interessati al proprio Istituto di previdenza oppurea ll'Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, che è l'ufficio di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati.
Accordo del 19.05.2006 - averi dimenticati.
La Legge Federale svizzera sul libero passaggio stabilisce che "gli Istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto i soggetti che abbiano raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell'art.13 cpv LPP" (cosiddetti averi dimenticati).
A seguito di tali annunci, l'Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, individua le persone a favore delle quali risulta un avere dimenticato in giacenza presso un Istituto di previdenza svizzero.
In particolare, al fine di provvedere alla restituzione degli averi dimenticati, è necessario reperire l'indirizzo degli aventi diritto residenti all'estero.
Pertanto, in data 19 maggio 2006, è stato sottoscritto tra l'INPS e il Fondo di garanzia LPP un Accordo che, nel rispetto delle normative nazionali in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati trasmessi, prevede una procedura di scambio di informazioni finalizzata ad individuare i cittadini italiani, aventi diritto alle somme suddette, che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.
Inps, Circolare 7.2.2007 n° 36
La normativa svizzera prevede che i lavoratori iscritti alla previdenza professionale possono ritirare in un'unica soluzione il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del 2° pilastro quando lasciano definitivamente la Svizzera.
Le richieste, di regola, vengono presentate dagli interessati al proprio Istituto di previdenza oppurea ll'Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, che è l'ufficio di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati.
Accordo del 19.05.2006 - averi dimenticati.
La Legge Federale svizzera sul libero passaggio stabilisce che "gli Istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto i soggetti che abbiano raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell'art.13 cpv LPP" (cosiddetti averi dimenticati).
A seguito di tali annunci, l'Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, individua le persone a favore delle quali risulta un avere dimenticato in giacenza presso un Istituto di previdenza svizzero.
In particolare, al fine di provvedere alla restituzione degli averi dimenticati, è necessario reperire l'indirizzo degli aventi diritto residenti all'estero.
Pertanto, in data 19 maggio 2006, è stato sottoscritto tra l'INPS e il Fondo di garanzia LPP un Accordo che, nel rispetto delle normative nazionali in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati trasmessi, prevede una procedura di scambio di informazioni finalizzata ad individuare i cittadini italiani, aventi diritto alle somme suddette, che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.
Inps, Circolare 7.2.2007 n° 36
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