Poiché l'istituto della riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo n. 5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della cancellazione dell'iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione ma al momento della chiusura del fallimento e, pertanto, mentre non può più pronunciarsi la riabilitazione, deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell'istante dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento.
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