In una recente pronuncia il Giudice di pace di Napoli ha condannato una Società-Concessionario per la Riscossione Tributi a risarcire i danni subiti da alcuni cittadini del capoluogo partenopeo a causa di un'illegittima iscrizione ipotecaria. Il Giudice, accogliendo la domanda proposta da un cittadino che lamentava di aver subito gravi danni personali e patrimoniali all'immagine, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita per avere la stessa società "in totale e palese violazione della normativa vigente e in mancanza di qualsivoglia titolo, nonostante una precedente sentenza (…) passata in giudicato che annullava l'unica cartella (…) vantata, aveva, comunque illegittimamente proceduto, senza alcun altro avviso e controllo del presunto debito, all'iscrizione di ipoteca sul suo diritto di usufrutto sugli immobili, proprio per il presunto mancato pagamento della predetta cartella esattoriale" ha giudicato l'iscrizione ipotecaria del tutto irritualmente effettuata, in mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali ed in assenza di un titolo in danno dell'attore. Motiva il Giudice che "per l'attore, che ha sopportato per lungo tempo un illegittimo trattamento errato dei suoi dati e un'iscrizione ipotecaria sul suo immobile, con l'ingiusta e pericolosa pubblicità del suo nome e dei suoi dati personali e patrimoniali come debitore insolvente in banche dati, a tutt'oggi, in pendenza della lite, ancora in corso, risultando ingiustamente discriminato ed insolvente in tutto il circuito finanziario e sistema creditizio da cui è escluso, con gravi danni personali e patrimoniali, è senza dubbio fondata la domanda di risarcimento danni, non esistendo alcun debito a favore della convenuta, mentre come dimostrano gli atti e le stesse difese avverse, sussiste la colpa e la negligenza della stessa convenuta per l'errata iscrizione ipotecaria e soprattutto per la mancata cancellazione della stessa. Inoltre, come sostenuto da recente giurisprudenza di legittimità un'ingiusta ed indebita pretesa di pagamento, nel caso de quo un'iscrizione ipotecaria, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, è senza dubbio lesiva di diritti della persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all'immagine, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa, come da ultima sentenza Cass. Sez I civile n. 14977 del 28.06.2006". (Si ringrazia l'Avv. Angelo Pisani per aver segnalato la Sentenza e averne trasmesso il testo integrale)
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