Con circolare n. 43, del 21 febbraio 2007, l'INPS ha fornito le istruzioni operative sull'"estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia" disposta dall'art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007). Si prevede che, da 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. Gli interessati sono i lavoratori, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato
come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero - per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative - dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997. A tali soggetti, in base alla nuova normativa applicata, incombe l'onere di presentare o inviare all'INPS ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio 2 giorni dal rilascio - pena la perdita dell'intera indennità per le giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificato, la cui prova spetta al lavoratore - del certificato e dell'attestato di malattia compilati dal medico curante. Gli stessi dovranno indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'indirizzo di residenza o temporanea diversa dimora ed a comunicare tempestivamente, all'INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso. E' a carico dei datori di lavoro l'anticipo dell'importo dell'indennità di malattia che lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, attenendosi alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti. Gesuele Bellini
Inps, Circolare 21.2.2007 n. 43 - Gesuele Bellini

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