La permanenza nel territorio italiano del cittadino straniero, in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, costituisce un valido presupposto per l'adozione del provvedimento di espulsione. Questa la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza del 20 febbraio 2007, n. 905. La vicenda vede coinvolto un cittadino extracomunitario, che ha impugnato il decreto di espulsione di cui era stato colpito, per vizio di motivazione. Infatti, il ricorrente, soccombente anche in primo grado, aveva portato tra i motivi di doglianza la genericità del provvedimento in cui si limitava ad indicare le disposizioni di legge in materia di ingresso e di soggiorno, senza specificare in alcun modo indicare le norme ritenute violate. Il Collegio, prima di entrare nel merito della questione, elabora un'interessante ricostruzione dei principi cui si è ispirato il legislatore nel disciplinare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, in particolare con la legge 6 marzo 1998 n. 40. Fa rilevare, innanzitutto come il legislatore italiano, conformerete a tutti i Paesi democratici, abbia scelto una strada intermedia tra l'apertura incondizionata al flusso migratorio e la chiusura totale, che è quella del flusso regolato "tendente cioè ad ammettere l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, tale da assicurare loro un adeguato lavoro, mezzi idonei di sostentamento, in una parola un livello minimo di dignità e di diritti, e tra questi, quelli alla casa ed allo studio", con la conseguenza di espulsione per quelli che non sono in regola, sia in relazione all'ingresso, sia al soggiorno in Italia. Oltre al predetto limite - interno alla stessa norma - i giudici di Palazzo Spada, fanno rilevare l'esistenza di altri due limiti esterni, per cui il legislatore ha dovuto effettuare il bilanciamento dei vari interessi in gioco, graduando le varie situazioni. "Uno è dato dalle ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, per cui, quando sono in gioco tali valori, uno straniero può sempre essere espulso, anche ove si trovi regolarmente in Italia. L'altro limite, questa volta di segno opposto, è dato da particolari esigenze umanitarie, che consentono una deroga alle norme sull'ingresso; si tratta, infatti, di dare priorità ai principi dei diritti dell'uomo fatti propri dalla Costituzione
ed introdotti nell'ordinamento italiano con la ratifica di numerosi accordi internazionali" (deroghe per motivi familiari, dei minori, per situazioni di difficoltà e per persecuzioni dovute a ragioni etniche, religiose o politiche con la concessione dello status di rifugiato politico). Fatta questa breve illustrazione, ritornando alla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, atteso che il permesso di soggiorno
, del cittadino straniero interessato non era stato rinnovato dopo la sua scadenza, conclude che tale presupposto costituisce una chiara violazione delle disposizioni di legge regolanti la permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Inoltre, "l'asserita "violazione delle disposizioni di ingresso e soggiorno" nel territorio dello Stato italiano nonché l'indicazione, in particolare, della disposizione di legge di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 39/1990, la quale espressamente prevede che "sono espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno….", costituiscono una sufficiente motivazione del provvedimento di espulsione". Gesuele Bellini
Consiglio di Stato, Decisione 20.2.2007 n° 905 - Gesuele Bellini

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