Non è consentito ai commercianti prestare soldi ai propri clienti. E' quanto ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10189/2007) che ha respinto il ricorso di un commerciante che aveva l'abitudine di concedere prestiti ai frequentatori del suo negozio senza essere iscritto nell'apposito albo tenuto dal Ministero del Tesoro.
Secondo la Corte si può incorrere nelle sanzioni di cui alla legge 305/93 (Legge Bancaria) anche se l'attività finanziaria non viene svolta in modo sistematico e professionale.
Il legislatore, infatti, sottolinea la Corte, vuole evitare che "soggetti che non posseggono i requisiti necessari e non possono fornire le garanzie del caso sfuggano ai controlli pubblici", inquinando così il mercato del credito.
Può essere fatta eccezione dunque solo a quei prestiti di natura occasionale come quelli che un privato potrebbe fare ad un amico.
Negli altri casi la semplice disponibilità a fare prestiti conosciuta da un pubblico anche ristretto è condizione sufficiente per integrare gli estremi del reato. E ciò anche se di fatto sia stato concesso un solo prestito.
Secondo la Corte si può incorrere nelle sanzioni di cui alla legge 305/93 (Legge Bancaria) anche se l'attività finanziaria non viene svolta in modo sistematico e professionale.
Il legislatore, infatti, sottolinea la Corte, vuole evitare che "soggetti che non posseggono i requisiti necessari e non possono fornire le garanzie del caso sfuggano ai controlli pubblici", inquinando così il mercato del credito.
Può essere fatta eccezione dunque solo a quei prestiti di natura occasionale come quelli che un privato potrebbe fare ad un amico.
Negli altri casi la semplice disponibilità a fare prestiti conosciuta da un pubblico anche ristretto è condizione sufficiente per integrare gli estremi del reato. E ciò anche se di fatto sia stato concesso un solo prestito.
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