Qualora a seguito di incidente stradale si richieda contestualmente il risarcimento dei danni patrimoniali ed anche quelli da morte o lesioni personali, non ci si trova in presenza di una pluralità di domande diverse ma, attesa l'identità del titolo e della relativa natura giuridica, di un'unica domanda di risarcimento del danno articolata in più voci. Alla luce del principio di ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione, derivante dal carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento, si deve quindi ritenere le norme del rito del lavoro si applichino ex lege n. 102/06 in tutti i casi in cui si chieda il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da incidenti stradali con -almeno- lesioni. (Tribunale di Mantova, ordinanza 27 febbraio 2007 - G.I. A. Gibelli).
Vai al testo del provvedimento
Vai al testo del provvedimento
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: