Per gli impiegati statali, è illegittima la sanzione disciplinare, quando non vi è stato il rispetto del termine minimo dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l'acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l'art. 20, 2° comma, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Così ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 13 marzo 2007, n. 1232. La vicenda ha visto coinvolto un Ispettore di P.S. a cui veniva irrogata, da parte del Capo della Polizia, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio in relazione ad un comportamento in servizio addebitato allo stesso e ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso dell'onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato. L'interessato ha ricorso al TAR, adducendo tra i motivi di doglianza, l'illegittimità del procedimento disciplinare per violazione della norma citata; accolto il ricorso, ha proposto appello il Ministero dell'Interno. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel corso del giudizio, che si è concluso con il respingimento dell'appello, ha fatto rilevare che il termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l'acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina è ritenuto, per conforme giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, n. 793 del 28.05.1997) essere posto a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito, il quale "deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell'inchiesta che, con l'avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell'interessato". Il temine in argomento è tassativo e non può essere nemmeno ridotto senza incorrere in una violazione irrimediabile del diritto di difesa (TAR Veneto, Sez. I 10 giugno 2004 n. 2022; nella specie è stato ritenuto illegittimo il comportamento dell'amministrazione che aveva concesso inspiegabilmente, un termine di otto giorni e dunque inferiore a quello minimo previsto dalla norma anzidetta). Conclude, dunque, il Collegio che la violazione della predetta regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell'incolpato in contraddittorio con l'Amministrazione, determina l'illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare. Gesuele Bellini
Consiglio di Stato, sez. VI, 13.3.2007, n. 1232 - Gesuele Bellini
Consiglio di Stato, sez. VI, 13.3.2007, n. 1232 - Gesuele Bellini
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