Il garante per la protezione dei dati personali, in data 1° marzo 2007, ha emanato un provvedimento generale diretto a fornire concrete indicazioni circa l'utilizzo del computer nei luoghi di lavoro, con particolar attenzione all'uso di internet e della posta elettronica. Al riguardo, atteso che la verifica dei siti web visitati dal dipendente e l'esame dei messaggi di posta elettronica può comportare l'acquisizione di informazioni che rilevano nella sfera privata dello stesso, il provvedimento, mira a predisporre delle misure idonee a prevenire usi arbitrari di tali strumenti informatici, al fine di tutelare la riservatezza degli stessi lavoratori, vietando il monitoraggio delle attività informatiche. In particolare, si prescrive il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di controllare la posta elettronica e la navigazione in internet dei dipendenti, salvo limitati casi connotati da carattere di eccezionalità, anche perché, l'attività di monitoraggio delle pagine web e della posta integrerebbe un controllo a distanza del lavoratore espressamente precluso dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori. Si prevede, altresì, che gli stessi datori di lavoro dovranno informare preventivamente e dettagliatamente i dipendenti sull'utilizzo del computer sul luogo di lavoro e della possibilità dell'effettuazione di controlli. Tra le iniziative suggerite dallo stesso garante si segnalano: - la individuazione preventiva dei siti accessibili compatibili con le politiche del lavoro relativo all'azienda interessata; - l'utilizzo di filtri che impediscano operazioni non consentite; - la valutazione della possibilità di un indirizzo alternativo per messaggi di posta elettronica privata, delegando formalmente un altro lavoratore per il controllo della posta elettronica in caso di assenza prolungata. Specifiche misure di tutela sono state previste dal Garante per le professioni
Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 - Gesuele Bellini
Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 - Gesuele Bellini
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