Lo scorso 20 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, il dl. n. 24 che definisce misure comuni per l'esecuzione di espulsioni per via aerea di stranieri destinati a Paesi terzi che, in assenza di voli diretti, debbano effettuare transito in aeroporti situati in un altro Stato membro dell'Unione. Nel provvedimento è stato stabilito che in conformità alle convenzioni internazionali il transito per via aerea non è richiesto né autorizzato se il cittadino espulso corre il rischio di subire nel Paese di destinazione o di transito trattamenti inumani, torture o pena di morte, ovvero rischia la vita o la libertà a causa della razza, religione, nazionalità, etnia o convinzioni politiche. Il decreto prevede inoltre la comunicazione preventiva delle coordinate di viaggio allo Stato membro destinatario della richiesta e i casi in cui il transito può essere rifiutato.
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