Nell'ambito di procedure di concordato fallimentare regolate dalle disposizioni anteriori alla novella di cui al d. lgs. 5/06 è ammissibile la clausola di limitazione della responsabilità dell'assuntore ai crediti ammessi al passivo alla data di presentazione della proposta di concordato. L'assunzione degli obblighi del concordato fallimentare da parte di un terzo non implica necessariamente la liberazione del fallito la quale pertanto deve essere espressamente enunciata nella proposta in quanto l'accollo degli obblighi nascenti dal concordato può avere luogo sia solidalmente con il fallito sia con la estromissione di costui come si desume dalla disciplina contenuta nell'art. 1273 c.c..
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