E' stato approvato dalla Camera con 447 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astensioni il nuovo Ddl Mastella sulle intercettazioni. Tra le principali novità del decreto vi è il dvieto di pubblicazione anche parziale degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero e delle intercettazioni (conversazioni telefoniche o flussi di informazioni informatiche o telematiche e i dati riguardanti il traffico telefonico), fino alla conclusione delle indagini preliminari anche se non piu' coperti dal segreto.
Se si procede a dibattimento, gli atti del fascicolo del Pm possono essere pubblicati solo dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
Presso ogni Procura, inoltre, dovrà essere istituito un archivio riservato per le intercettazioni di cui sarà responsabile il Procuratore o un suo delegato.
In tale archivio andranno conservati i documenti che contengono dati relativi a conversazioni e comunicazioni telefoniche o telematiche acquisiti in modo illecito e i documenti elaborati attraverso una raccolta illecita di informazioni che non potranno essere in nessun modo utilizzati se non come corpo del reato.
Nello stesso archivio andranno custoditi gli atti relativi a conversazioni di cui e' vietata l'utilizzazione e quelli privi di rilevanza perche' riferiti a soffetti estranei alle indagini.
Le registrazioni devono essere trascritte ma è vietata la strascrizione delle parti di conversazioni che riguardano esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini.
Il PM nel disporre le intercettazioni dovrà anche indicarne la durata che non dovrà superare il massimo di 15 giorni prorogabili dal Giudice per altri 15 con decreto motivato. La durata complessima vmassima non potrà essere superiore a sei mesi salvo il caso in cui dovessero emergere nuovi elementi investigativi.
Annualmente la Corte dei Conti effettuerà un controllo sulle spese sostenute per le intercettazioni ed andranno in ogni caso ridotti numericamente i centri di ascolto.
Pesanti le sanzioni per chi rivela notizie sugli atti del procedimento coperti dal segreto e ne agevola la conoscenza (la pena è da 6 mesi a 3 anni). Se poi il fatto è commesso da un pubblico ufficiale la pena aumenta da (1 a 5 anni).
Per i giornalisti che pubblicano atti del procedimento o intercettazioni telefoniche coperte da segreto sono inoltr epreviste sanzioni che vanno da 10mila a 100mila euro.
Se si procede a dibattimento, gli atti del fascicolo del Pm possono essere pubblicati solo dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
Presso ogni Procura, inoltre, dovrà essere istituito un archivio riservato per le intercettazioni di cui sarà responsabile il Procuratore o un suo delegato.
In tale archivio andranno conservati i documenti che contengono dati relativi a conversazioni e comunicazioni telefoniche o telematiche acquisiti in modo illecito e i documenti elaborati attraverso una raccolta illecita di informazioni che non potranno essere in nessun modo utilizzati se non come corpo del reato.
Nello stesso archivio andranno custoditi gli atti relativi a conversazioni di cui e' vietata l'utilizzazione e quelli privi di rilevanza perche' riferiti a soffetti estranei alle indagini.
Le registrazioni devono essere trascritte ma è vietata la strascrizione delle parti di conversazioni che riguardano esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini.
Il PM nel disporre le intercettazioni dovrà anche indicarne la durata che non dovrà superare il massimo di 15 giorni prorogabili dal Giudice per altri 15 con decreto motivato. La durata complessima vmassima non potrà essere superiore a sei mesi salvo il caso in cui dovessero emergere nuovi elementi investigativi.
Annualmente la Corte dei Conti effettuerà un controllo sulle spese sostenute per le intercettazioni ed andranno in ogni caso ridotti numericamente i centri di ascolto.
Pesanti le sanzioni per chi rivela notizie sugli atti del procedimento coperti dal segreto e ne agevola la conoscenza (la pena è da 6 mesi a 3 anni). Se poi il fatto è commesso da un pubblico ufficiale la pena aumenta da (1 a 5 anni).
Per i giornalisti che pubblicano atti del procedimento o intercettazioni telefoniche coperte da segreto sono inoltr epreviste sanzioni che vanno da 10mila a 100mila euro.
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