Puntuale decisione della Corte d'Appello di Milano 23 marzo 2007 - Sez. 4 G.U. Valdatta - che respingendo l'appello ha escluso che la violazione di una prelazione convenzionale - prevista in un regolamento di condominio - possa produrre altro effetto che il risarcimento dei danni (nella specie, non provati). Si legge nella motivazione della sentenza :"la clausola di prelazione, indubbiamente presente nel regolamento condominiale, introduce una prelazione convenzionale, la quale può dar diritto, se violata, al solo risarcimento dei danni. Il patto di prelazione genera a carico del promittente, una immediata obbligazione negativa, consistente nel non vendere ad altri la cosa oggetto del patto se non dopo che il prelazionario, debitamente interpellato, dichiari di non voler acquistare, ed una obbligazione positiva, consistente nel vendere al prelazionario medesimo, al quale deve essere formulata la relativa proposta attraverso la denuntiatio. Quest'obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo, del bene oggetto del patto di prelazione, non è più coercibile e di conseguenza la sua violazione può dar diritto al solo risarcimento del danno, a differenza della violazione dell'obbligo di contrarre, contenuto nel contratto preliminare, a cui segue l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c..".
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