In caso di conflitto tra più proprietari coltivatori diretti confinanti che esercitino la prelazione d'acquisto rispetto a un medesimo fondo, spetta al giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro dei prelazionari alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dall'art. 7, c. 2 della l. 14 agosto 1971, n. 817 e cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. In base a tale principio, deve pertanto essere disapplicato l'atto del comune che tra più prelazionari partecipanti alla gara aggiudichi il bene al maggior offerente.
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