L'accordo, che rappresenta uno degli effetti dell'art. 7 della Legge 40 del 2007 di conversione del secondo pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni, prevede la revisione e riduzione delle penali per l'estinzione anticipata dei mutui accesi prima dell'entrata in vigore di tali provvedimenti che hanno invece stabilito la cancellazione delle penali per i nuovi mutui.
Per i mutui a tasso variabile, fisso o misto stipulati prima del 2001 è previsto che la penalità non possa essere superiore allo 0,50%. Nel caso in cui il mutuo sia prossimo alla scadenza per il terzultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è esclusa per gli ultimi due anni. Per quei casi che già oggi si trovano al di sotto dello 0,50% è comunque prevista una riduzione dello 0,20% nel caso di tasso fisso e zero nel caso di mutuo a tasso variabile.
Per i mutui a tasso variabile e a tasso misto stipulati dopo il 1° Gennaio 2001 permangono le condizioni precedenti, ovvero la penalità dello 0,50% - 0,20% e 0% per gli ultimi due anni. Resta altresì la clausola di salvaguardia.
Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all'1,90% nel caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo ed ulteriormente diminuita all'1,50% nel caso in cui avvenga nella seconda metà del mutuo. Anche in questo caso nel terzultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni.
Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale pari o superiore all'1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,25%. Per i mutui con penale inferiore all'1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile.
Favorevole il commento del Ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani che con una nota del 2 Maggio ha spiegato che "l'accordo raggiunto oggi dall'Abi e da tutte le 16 associazioni dei consumatori è un fatto assolutamente positivo".
Su questo argomento vedi anche le sezioni dedicate:
- ai mutui
- alle liberalizzazioni
Per i mutui a tasso variabile, fisso o misto stipulati prima del 2001 è previsto che la penalità non possa essere superiore allo 0,50%. Nel caso in cui il mutuo sia prossimo alla scadenza per il terzultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è esclusa per gli ultimi due anni. Per quei casi che già oggi si trovano al di sotto dello 0,50% è comunque prevista una riduzione dello 0,20% nel caso di tasso fisso e zero nel caso di mutuo a tasso variabile.
Per i mutui a tasso variabile e a tasso misto stipulati dopo il 1° Gennaio 2001 permangono le condizioni precedenti, ovvero la penalità dello 0,50% - 0,20% e 0% per gli ultimi due anni. Resta altresì la clausola di salvaguardia.
Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all'1,90% nel caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo ed ulteriormente diminuita all'1,50% nel caso in cui avvenga nella seconda metà del mutuo. Anche in questo caso nel terzultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni.
Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale pari o superiore all'1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,25%. Per i mutui con penale inferiore all'1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile.
Favorevole il commento del Ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani che con una nota del 2 Maggio ha spiegato che "l'accordo raggiunto oggi dall'Abi e da tutte le 16 associazioni dei consumatori è un fatto assolutamente positivo".
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- ai mutui
- alle liberalizzazioni
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