Il legislatore nel ridefinire con il d.lgs 276/03 il contenuto del contratto di apprendistato ha conferito allo speciale rapporto di lavoro una forte impronta di innovatività e vitalità che si rivela assai più marcata sotto il profilo sostanziale che non sotto quello strettamente sanzionatorio. Tuttavia, una riflessione su quest'ultimo aspetto deve ritenersi imprescindibile, oltre che interessante, consentendoci di avere completo il senso del passaggio e della continuità tra precedente e nuova disciplina . Ed è ciò che si tenterà di fare, senza alcuna pretesa di esaustività, nel corso di questa analisi. Nel nuovo assetto normativo la norma sanzionatoria di principale rilievo, comune ai tre tipi di contratto di apprendistato , è l'art. 53 che prevede testualmente nel secondo periodo del 3 comma In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Dott.ssa Marta Mondelli - Consulenza legale, Direzione del Lavoro di Pavia
Dott.ssa Marta Mondelli - Consulenza legale, Direzione del Lavoro di Pavia
Link correlati:
http://www.laprevidenza.it
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: