Con Ordinanza del 13 Dicembre 2006 il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 quater, comma 1° del codice civile, introdotto dalla legge n. 54 del 2006, laddove prevede che "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario (…) contragga nuovo matrimonio" e ciò sulla base del fatto che "Tale disposto crea un assoluta disparità di trattamento irragionevole, tra figli di genitori separati/divorziati a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner, in un ordinamento nel quale la legittimità del divorzio (e di conseguenza la legittimità di un secondo matrimonio) risale agli anni settanta".
Nel prosieguo i giudici fiorentini individuano le norme costituzionali violate: "In tal senso si crea un contrasto con l'art. 3, comma 2° della Costituzione ovverosia col principio di uguaglianza sostanziale che impone che sia data identica tutela a situazioni identiche: nel caso di specie il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. (…) Appare pertanto irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario in ulteriore contrasto con l'art. 29 della Costituzione che riconosce la libertà di matrimonio, libertà che potrebbe venire compromessa da valutazioni relative alla perdita dell'abitazione familiare".
Nel prosieguo i giudici fiorentini individuano le norme costituzionali violate: "In tal senso si crea un contrasto con l'art. 3, comma 2° della Costituzione ovverosia col principio di uguaglianza sostanziale che impone che sia data identica tutela a situazioni identiche: nel caso di specie il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. (…) Appare pertanto irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario in ulteriore contrasto con l'art. 29 della Costituzione che riconosce la libertà di matrimonio, libertà che potrebbe venire compromessa da valutazioni relative alla perdita dell'abitazione familiare".
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