L'obbligo di mantenimento dei figli minori può essere adempiuto oltre che con il versamento di un assegno mensile, anche con il trasferimento alla madre di beni immobili se su detti beni viene apposto un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. che consenta di sottrarre i beni medesimi alla libera disponibilità del genitore, "impegnando gli stessi al preminente interesse dei figli (peraltro, attenuando il rischio di espropriazione da parte di eventuali creditori)". E' quanto si legge in una recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia (Sent. del 23/3/2007) che, dando applicazione alla disposizione dell'art. 2645-ter c.c., ha accolto una domanda di modifica delle condizioni di un verbale di separazione consensuale congiuntamente avanzata da due coniugi che prevedeva, in sostituzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con il versamento di un assegno mensile di € 400,00 alla madre, il trasferimento alla stessa di beni immobili con imposizione del vincolo ex art. 2645 - ter c.c., rispondendo quest'ultimo all'interesse della prole.
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