Quando le tabelle millesimali non hanno natura contrattuale, per la loro modifica non occorre l'unanimità ma basta la sola maggioranza. Lo ha deciso la XIII Sezione Civile del Tribunale di Milano (Sent. 1812/2007) che, nell'occasione, ha precisato che le tabelle millesimali sono da sempre considerate negozi giuridici plurilaterali, siano esse di proprietà (ovvero quelle finalizzate alla determinazione della quota di comproprietà del condominio sulle parti comuni) o di gestione (ovvero quelle che attengono alla ripartizione delle spese condominiali, senza incidere sull'entità o sulla misura dei diritti reali di ciascun condomino). I Giudici hanno quindi precisato che quelle di proprietà, trattandosi di atto negoziale, debbono essere modificate o comunque revisionate con unanimità dei consensi mentre diverso discorso va fatto per quelle di gestione giacché. non essendo frutto di un atto negoziale, ben possono essere modificate dall'assemblea, a maggioranza dei condomini. Il Tribunale ha quindi precisato che per la modifica della tabella è richiesta l'unanimità solo quando si tratti queste hanno natura contrattale oppure quando si tratti di tabelle che risultano da un accordo unanime, di natura negoziale tra i condomini. In tali casi, infatti, la natura convenzionale della tabella determina inevitabilmente che la stessa possa essere modificata con il consenso unanime di tutti. Per le tabelle avente natura deliberativa (ovvero approvata a maggioranza) invece, l'assemblea può decidere a maggioranza secondo le norme dell'art. 1136 c.c., 2° comma e tale delibera è annullabile solo nel caso in cui non rispetti quanto previsto dall'art. 1123 c.c.
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