Commette reato di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. Pen.) chi, alla guida di un ciclomotore, non ottemperi all'ordine di fermarsi intimatogli dai Carabinieri e si dia alla fuga divincolandosi e ingiuriando i militari, impedendo così il compimento dell'arresto nei suoi confronti. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza dello scorso 17 ottobre, precisando che, per orientamento giurisprudenziale costante, ai fini del reato previsto dall'art. 337 c.p. ?costituisce resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi attività, omissiva o commissiva, che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito?. Di conseguenza, costituisce senza dubbio resistenza e realizza il reato suddetto la condotta del conducente di un ciclomotore che, inseguito dai Carabinieri, si dia alla fuga accelerando ed eseguendo spostamenti repentini da un lato all'altro della carreggiata, strattonando i militari e ingiuriandoli per impedire l'arresto.
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