Il Ministero del Lavoro, con la circolare 11.4.2007 n. 4472, fornisce chiarimenti sulle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili, ex art. 36-bis del DL 223/2006 (conv. SUL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI. In forza della indicata disposizione, il personale ispettivo può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività delle singole imprese operanti nel cantiere, qualora riscontri:
- l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; - ovvero la reiterata violazione della normativa in relazione all'oraria di lavoro SULLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO. Ai fini della revoca del suddetto provvedimento, l'art. 36-bis del DL 223/2006 richiede: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie; - il ripristino delle regolari condizioni di lavoro. La norma in esame fa, inoltre, salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative vigenti (tra cui la c.d. maxi-sanzione per il lavoro nero prevista dall'art. 36-bis co. 7 del DL 223/2006). Tali sanzioni possono raggiungere importi considerevoli. IL NODO INTERPRETATIVO. Uno dei problemi interpretativi venutosi a creare con l'applicazione della normativa in questione è che il subordinare la revoca della sospensione al pagamento delle sanzioni potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per i datori di lavoro privi di un'adeguata solidità finanziaria. L'INTERPRETAZIONE MINISTERIALE. In considerazione di quanto sopra, il Ministero del lavoro precisa che, mentre "il ripristino delle regolari condizioni di lavoro" richiede che il datore di lavoro adempia tutti gli obblighi di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-sanitaria riferiti ai lavoratori irregolari, l'altra condizione - cioè il pagamento delle sanzioni amministrative - non potrà essere di ostacolo alla revoca del provvedimento di sospensione, qualora si accerti che l'importo delle sanzioni abbia un'incidenza troppo gravosa in relazione alle possibilità economico-finanziarie del trasgressore, desunte dalle sue condizioni economiche complessive, dal valore dell'appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato aziendale. In tali casi, ai fini della la revoca della sospensione dei lavori, dovrà ritenersi sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori "in nero". (Avv. Massimiliano Leonetti)
Ministero del Lavoro, Circolare 11.4.2007 n. 4472 - Avv. Massimiliano Leonetti
- l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; - ovvero la reiterata violazione della normativa in relazione all'oraria di lavoro SULLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO. Ai fini della revoca del suddetto provvedimento, l'art. 36-bis del DL 223/2006 richiede: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie; - il ripristino delle regolari condizioni di lavoro. La norma in esame fa, inoltre, salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative vigenti (tra cui la c.d. maxi-sanzione per il lavoro nero prevista dall'art. 36-bis co. 7 del DL 223/2006). Tali sanzioni possono raggiungere importi considerevoli. IL NODO INTERPRETATIVO. Uno dei problemi interpretativi venutosi a creare con l'applicazione della normativa in questione è che il subordinare la revoca della sospensione al pagamento delle sanzioni potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per i datori di lavoro privi di un'adeguata solidità finanziaria. L'INTERPRETAZIONE MINISTERIALE. In considerazione di quanto sopra, il Ministero del lavoro precisa che, mentre "il ripristino delle regolari condizioni di lavoro" richiede che il datore di lavoro adempia tutti gli obblighi di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-sanitaria riferiti ai lavoratori irregolari, l'altra condizione - cioè il pagamento delle sanzioni amministrative - non potrà essere di ostacolo alla revoca del provvedimento di sospensione, qualora si accerti che l'importo delle sanzioni abbia un'incidenza troppo gravosa in relazione alle possibilità economico-finanziarie del trasgressore, desunte dalle sue condizioni economiche complessive, dal valore dell'appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato aziendale. In tali casi, ai fini della la revoca della sospensione dei lavori, dovrà ritenersi sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori "in nero". (Avv. Massimiliano Leonetti)
Ministero del Lavoro, Circolare 11.4.2007 n. 4472 - Avv. Massimiliano Leonetti
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