Non è incostituzionale il disposto dell'art. 7 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425, nella parte in cui stabilisce, con riferimento alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, che i candidati agli esami di idoneità possono sostenere l'esame solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione che essi possiedono e inoltre che il candidato in possesso di un titolo di idoneità può sostenere un ulteriore esame solo presso un istituto scolastico statale (Corte Costituzionale, Ordinanza 18 ottobre 2002, n. 423).
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