Con circolare n. 90, del 23 maggio 2007, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i permessi ex art. 33, legge 05 febbraio 1992, n. 104, rivedendo ed adeguando i precedenti criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza. Tra i criteri rivisti, ai fini dell'ottenimento dei permessi in premessa, l'INPS fa rilevare che: - non osta la presenza di altri familiari conviventi nell'ambito del nucleo familiare
della persona disabile in situazione di gravità; - l'assistenza alla persona disabile non deve essere necessariamente quotidiana; - la distanza tra il disabile e quei dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro (es. personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) non pregiudica il diritto ai benefici in argomento se riescono ad offrire allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, concordando dei programmi di assistenza col datore di lavoro; - il requisito dell'esclusività non deve necessariamente coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata; - la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore che, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione. (Gesuele Bellini)
Circolare INPS n. 90 del 23.5.2007 - Bellini Gesuele

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