Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 28 maggio 2007) ha reso noto di aver autorizzato la Borsa Italiana a trattare, nei limiti previsti dalla legge, i dati a carattere giudiziario relativi ai soci partecipanti al capitale della società.
L'Autorità Garante ha precisato che Borsa Italiana (che svolge attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari), ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti in misura superiore al 5% del relativo capitale rappresentato da azioni con diritto di voto e che potrà quindi trattare alcuni dati a carattere giudiziario relativi ai soci e verificare in tal modo il requisito di onorabilità di coloro che partecipano al capitale nei termini sopra indicati. Nel provvedimento il Garante ha autorizzato Borsa Italiana a trattare i dati a carattere giudiziario dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l'applicazione dell'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e di quanto prescritto nei provvedimenti attuativi, alle medesime condizioni previste dall'autorizzazione generale n. 7/2005. L'intervento del Garante si è reso necessario considerato che alla Società Borsa Italiana (in ragione della specifica natura della società), non era applicabile l'autorizzazione generale n. 7/2005 che regola il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati e enti pubblici economici e individua le categorie di soggetti cui la medesima si applica (tra le quali sono compresi altri operatori economici come le società di intermediazione mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e quelle di gestione del risparmio e dei fondi pensione).
L'Autorità Garante ha precisato che Borsa Italiana (che svolge attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari), ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti in misura superiore al 5% del relativo capitale rappresentato da azioni con diritto di voto e che potrà quindi trattare alcuni dati a carattere giudiziario relativi ai soci e verificare in tal modo il requisito di onorabilità di coloro che partecipano al capitale nei termini sopra indicati. Nel provvedimento il Garante ha autorizzato Borsa Italiana a trattare i dati a carattere giudiziario dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l'applicazione dell'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e di quanto prescritto nei provvedimenti attuativi, alle medesime condizioni previste dall'autorizzazione generale n. 7/2005. L'intervento del Garante si è reso necessario considerato che alla Società Borsa Italiana (in ragione della specifica natura della società), non era applicabile l'autorizzazione generale n. 7/2005 che regola il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati e enti pubblici economici e individua le categorie di soggetti cui la medesima si applica (tra le quali sono compresi altri operatori economici come le società di intermediazione mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e quelle di gestione del risparmio e dei fondi pensione).
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: