Il Tribunale di Milano (Sent. 1258/07) in tema di sfratti per finita locazione ha stabilito che "l'art. 2° co. 6 legge 431/98 nel disporre che i contratti di locazione che si rinnovano tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo richiama esclusivamente l'ultima parte dell'art. 2 che testualmente dispone: 'alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza'". Nel caso di specie il Giudice di merito ha quindi evidenziato che "quando il contratto si è rinnovato tacitamente dopo l'entrata in vigore della legge 431/98 le parti possono rinegoziare il canone, manifestando espressamente una nuova volontà negoziale ovvero rinunciare al rinnovo del contratto". Aggiunge poi che "diversamente, si determinerebbe un'ingiustificata equiparazione tra contratti rinnovati e contratti novati: infatti mentre con la novazione le parti manifestano una nuova volontà negoziale, potendo adeguare il canone alle loro mutate esigenze, la rinnovazione determina semplicemente la prosecuzione del rapporto preesistente" e che pertanto, "se si ritenesse che l'art. 2 comma 6 legge 431/98 debba applicarsi ai vecchi contratti, rinnovatisi tacitamente, i predetti contratti sarebbero soggetti ad una durata di otto anni, sia pure a canone legale, alla stessa stregua dei contratti novati, in cui le parti hanno avuto modo di definire le nuove condizioni contrattuali".
Sentenza segnalata dallo Studio Legale Rezzonico
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