Nei sistemi democratici moderni la partecipazione della collettività, genericamente intesa, alla gestione del potere, è esercitata attraverso il meccanismo della rappresentanza. Ciò vuol dire che le decisioni sono assunte non da tutti, ma semplicemente, a parte i casi di democrazia diretta, da quelle persone che sono designate - di regola attraverso una procedura elettorale - a questo compito. In altre parole, la forma di democrazia che si applica è quella della democrazia rappresentativa.(1) Un fenomeno pressoché analogo si realizza nelle collettività ristrette. I gruppi della stessa categoria professionale per esternare e cercare di imporre i propri interessi specifici, anch'essi, utilizzano il meccanismo della rappresentanza. Il rappresentante viene designato come portavoce del gruppo, il quale, di regola, appartiene alla stessa categoria, per rappresentare gli interessi comuni. Questa é anche l'esperienza del sindacato
. L'organizzazione dei lavoratori rappresenta gli interessi collettivi della categoria, il che non vuol dire che questi coincidano con l'insieme degli interessi dei singoli.(2) La rappresentanza degli interessi è il risultato di un complesso, e peraltro necessario, passaggio da una iniziale rappresentanza di volontà che nel tempo ha subito un graduale e continuo mutamento. Con i profondi cambiamenti che il mondo del lavoro ha subito a partire dagli anni '70 (si pensi alla crisi economica, alla trasformazione dei settori produttivi, al decentramento, ecc.) il sindacato si è trovato incapace di affrontare tempestivamente le problematiche inerenti le nuove emergenti tipologie di lavoratori. Invero, non a caso si è assistito alla nascita di nuove formazioni portatrici di interessi differenziati o trasversali, rispetto a quelli rappresentati dagli organismi confederali. Per meglio esprimere gli interessi del gruppo si è fatto ricorso al nuovo concetto della rappresentatività.(3) Per la verità, di novità non si tratta, tanto è vero che storicamente è possibile trovare già questo termine nel trattato di Versailles, par. 3, art. 389; e inoltre, per rimanere nell'esperienza italiana, il termine "rappresentativo" è stato utilizzato nel passato per selezionare i sindacati facenti parte di determinati organismi (comitati, commissioni). Nel settore del lavoro pubblico, invece, il concetto di sindacato
maggiormente rappresentativo è comparso per la prima volta nella legge 29 marzo 1983 n. 93, (legge quadro sul pubblico impiego) In particolare l'art. 25, dettato dal legislatore sulla falsariga della legge 20 maggio 1970, n. 300, selezionava gli organismi rappresentativi dei dipendenti pubblici. Del concetto di rappresentatività è d'obbligo verificare quali siano i rapporti con la rappresentanza.... (Gesuele Belleini - www.laprevidenza.it)
Articolo di Gesuele Bellini

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