Il Garante per la Protezione dei dati personali (Newsletter del 2 luglio scorso) ha reso noto di aver stabilito che il termine "compagna", soprattutto in ambito giornalistico, non è di univoca accezione e può essere utilizzato anche in presenza di una stabile convivenza con altra donna.
Con questa decisione l'Autorità ha respinto la richiesta di una donna che aveva denunciato un quotidiano che, nel riportare la notizia della morte del proprio marito in un incidente stradale, aveva definito sua "compagna" la donna che gli sedeva accanto. Di qui anche la richiesta di cancellazione dell'espressione dagli archivi informatici.
Secondo la moglie, infatti, il termine "compagna" non poteva essere utilizzato giacché incompatibile con l'esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza coniugale.
L'editore del quotidiano si era invece difeso sostenendo che l'espressione contestata, risultava del tutto compatibile, sotto il profilo formale, con l'avere nel contempo una legittima consorte, con la quale si continua a convivere e che il trattamento dei dati effettuato nel servizio giornalistico risultava lecito, sia in riferimento alla verità della notizia (in quanto la persona era effettivamente presente al momento dell'incidente), sia riguardo alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera completa le particolari circostanze del fatto.
Con questa decisione l'Autorità ha respinto la richiesta di una donna che aveva denunciato un quotidiano che, nel riportare la notizia della morte del proprio marito in un incidente stradale, aveva definito sua "compagna" la donna che gli sedeva accanto. Di qui anche la richiesta di cancellazione dell'espressione dagli archivi informatici.
Secondo la moglie, infatti, il termine "compagna" non poteva essere utilizzato giacché incompatibile con l'esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza coniugale.
L'editore del quotidiano si era invece difeso sostenendo che l'espressione contestata, risultava del tutto compatibile, sotto il profilo formale, con l'avere nel contempo una legittima consorte, con la quale si continua a convivere e che il trattamento dei dati effettuato nel servizio giornalistico risultava lecito, sia in riferimento alla verità della notizia (in quanto la persona era effettivamente presente al momento dell'incidente), sia riguardo alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera completa le particolari circostanze del fatto.
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