Con il via libera del consiglio dei ministri alle nuove norme sulla sicurezza stradale già da oggi sono previste sanzioni più severe per i trasgressori alla guida.
Il decreto introduce nuove limitazioni per la guida dei motocicli e pene più severe per chi supera i limiti di velocità, per chi utilizza i telefonini cellulari o guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Ecco in breve i contenuti del provvedimento che contiene misure di immediata applicabilita'.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E USO DI STUPEFACENTI:
Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e della Societa' italiana di alcologia, il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese sono dovuti alla guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti.
Il decreto vuole contrastare questo fenomeno ed ha così previsto tre diversi gradi di sanzioni:
In caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l) (basta aver assunto, per intenderci, due calici di vino a stomaco pieno oppure due lattine di birra) si insaprisce la sanzione pecuniaria che sarà compresa tra euro 500 ad euro 2.000. Confermata invece la pena dell'arresto
fino a un mese e inasprita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (ora sarà possibile una sospensione da 3 a sei mesi)In caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l): le nuove norme prevedono una sanzione pecuniaria da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l) la sanzione pecuniaria può arrivare fino a 6.000 euro, la pena dell'arresto e' prevista fino a sei mesi, e la sospensione della patente andrà da uno a due anni.
Sarà in ogni caso possibile la commutazione della pena detentiva nella misura alternativa dello svolgimento di un'attivita' a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
Le nuove norme dispongono poi la revoca della patente se il reato è commesso da chi è titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di recidiva nel biennio. Le pene sono raddoppiate se chi guida in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per novanta giorni, a meno che non si di proprietà di persona estranea al reato.
Il conducente che rifiuti di sottoporsi all'accertamento sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria che va da 2.500 a 10.000 euro (o da 3.000 a 12.000 euro se il fatto è accaduto in occasione di un incidente).
Chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l'arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso e' possibile richiedere la misura alternativa. La sospensione della patente in questo caso va da sei mesi ad un anno. La patente e' sempre revocata, se il fatto è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio. Se poi il conducente che guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente le pene sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

LIMITAZIONI GUIDA MOTOCICLI:
Le nuove norme prevedono un richiamo delle normative comunitarie in materia. L'ultima direttiva europea cui si dovrà fare riferimento prevede che 'l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg e' subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni'.
In materia di neo-patentati cui la patente sia stata rilasciata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge e' stata introdotta una limitazione alla guida, relativa alla potenza dei veicoli, riferita alla tara, che non puo' essere superiore superiore a 50 kW/t.
In tema di trasporto dei minori viene modificato l'articolo 170 del Codice della strada con l'introduzione del divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote pena una sanzione pecuniaria che va da 148 a 594 euro.

GUIDA SENZA PATENTE:
Per chi guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata sono previste sanzioni da 2.257 a 9.032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio e' previsto l'arresto fino ad un anno.

VELOCITA':
Più aspre le sanzioni pecuniarie e maggiore la durata della sospensione della patente nei casi di eccesso di velocità. Sara' possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocita' media su un tratto predeterminato. E' però previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi luminosi. Sno state modificate le fasce di eccesso della velocita' con sanzioni piu' pesanti soltanto per chi eccede i limiti di oltre 40 km/h e di oltre 60 km/h Chiunque supera ad esempio di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi.
Se nel biennio si supera nuovamento il limite di velocità la sospensione della patente va da otto a diciotto mesi. Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare parte da 500 e arriva a 2.000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata.

USO DI CELLULARI ALLA GUIDA
Il conducente non può fare uso di apparecchi radiotelefonici né usare cuffie sonore, ma può utilizzare apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purche' per il loro funzionamento non si debbano usare le mani. Le sanzioni vanno da 148 a 594 euro e si puo' arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.

PROMOZIONE CONSAPEVOLEZZA RISCHI ALCOL:
D'ora in avanti i titolari e i gestori di locali ove si svolgano spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche avranno l'obbligo di esporre tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonche' le quantita' delle bevande alcoliche piu' comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: