Il Consiglio dei Ministir ha approvato le 'Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo', introducendo nel codice di procedura penale la possibilita' di revisione delle sentenze di condanna che abbiano violato le garanzie di difesa o il principio del contraddittorio previsto dal nostro ordinamento (articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).
In una nota del ministero della Giustizia si legge: "Il sistema processuale italiano attuale non prevede ... specifici meccanismi di adeguamento alle indicate decisioni della Corte Europea mentre la Corte di Cassazione (sentenza Dorigo del 1.12.2006) ha affermato che «la prolungata inerzia dell'Italia corrisponde alla trasgressione dell'obbligo previsto dall'articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia».
In casi come questi secondo quanto ha stabilito la suprema corte il giudice dell'esecuzione deve dichiarare che la sentenza di condanna non puo' essere eseguita.
Il DDL ora stabilisce che la domanda di revisione di una sentenza di condanna deve prima sottoposta alla valutazione di ammissibilità da parte della Corte di Cassazione per poi essere sottoposta al giudizio presso la Corte d'Appello.
Per richiedere la revisione saranno necessari due requisiti: la violazione deve aver avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento; il condannato deve trovarsi (o debba essere posto) in stato di detenzione al momento della presentazione della domanda di revisione oppure deve risultare soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.
Chi è legittimato a richiedere la revisione? Secondo il disegno di legge possono richiedere la revisione il condannato o il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Una volta dichiarata ammissibile la revisione la Corte d'appello può rinnovare i soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Durante il giudizio di revisione restano sospesi i termini di prescrizione.
Per le condanne già intervenute il disegno di legge prevede che la richiesta di revisione debba avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore delle legge a pena di inammissibilità.
In una nota del ministero della Giustizia si legge: "Il sistema processuale italiano attuale non prevede ... specifici meccanismi di adeguamento alle indicate decisioni della Corte Europea mentre la Corte di Cassazione (sentenza Dorigo del 1.12.2006) ha affermato che «la prolungata inerzia dell'Italia corrisponde alla trasgressione dell'obbligo previsto dall'articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia».
In casi come questi secondo quanto ha stabilito la suprema corte il giudice dell'esecuzione deve dichiarare che la sentenza di condanna non puo' essere eseguita.
Il DDL ora stabilisce che la domanda di revisione di una sentenza di condanna deve prima sottoposta alla valutazione di ammissibilità da parte della Corte di Cassazione per poi essere sottoposta al giudizio presso la Corte d'Appello.
Per richiedere la revisione saranno necessari due requisiti: la violazione deve aver avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento; il condannato deve trovarsi (o debba essere posto) in stato di detenzione al momento della presentazione della domanda di revisione oppure deve risultare soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.
Chi è legittimato a richiedere la revisione? Secondo il disegno di legge possono richiedere la revisione il condannato o il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Una volta dichiarata ammissibile la revisione la Corte d'appello può rinnovare i soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Durante il giudizio di revisione restano sospesi i termini di prescrizione.
Per le condanne già intervenute il disegno di legge prevede che la richiesta di revisione debba avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore delle legge a pena di inammissibilità.
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