Con nota operativa n. 72 del 22 dicembre s.a. sono state portate a conoscenza delle sedi provinciali e territoriali le disposizioni contenute nei commi 774, 775 e 776 dell'articolo unico della legge n. 296/2006. Con successiva nota operativa n. 1 del 10.1.2007 sono state diramate ulteriori istruzioni applicative. Con la presente circolare, acquisito il conforme parere del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, vengono integrate e modificate le indicazioni precedentemente emanate che sono pertanto sostituite da quanto di seguito indicato. Come noto, questo Istituto ha sempre interpretato la norma contenuta nell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso, a decorrere dal 17.8.1995 (data di entrata in vigore della legge), la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai lavoratori iscritti all'AGO a tutti i regimi previdenziali, esclusivi e sostitutivi della stessa e, pertanto, anche alle gestioni pensionistiche amministrate dall'INPDAP, abrogativa della norma transitoria prevista dall'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994....
Inpdap, Circolare 9.8.2007 n. 22

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