Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilita' nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, e' intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di seguito denominata: "legge n. 206 del 2004" nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti piu' adeguati di tutela e sostegno. E' in forza del legame di appartenenza alla comunita' democraticamente fondata, contro cui e' stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti.
Si tratta di misure, talune gia' note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.
Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 27.7.2007

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