Il Ministero del Lavoro (nota n. 23 dello scorso 3 settembre) ha chiarito che l'articolo 41 del D. Lgs. 151/2001 prevede che in caso di parto plurimo, spetti alla madre e al padre (lavoratori) il doppio delle ore di riposo.
La precisazione contenuta nel provvedimento (con il quale la Direzione Generale per l'attività ispettiva ha risposto a una interpellanza del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro) si è resa necessaria dinanzi a una situazione familiare che vedeva la nascita di due gemelli, il padre lavoratore dipendente e la madre lavoratrice subordinata.
Il Ministro ha quindi chiarito che "in sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino […] fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001".
Leggi la nota del Ministero del Lavoro
La precisazione contenuta nel provvedimento (con il quale la Direzione Generale per l'attività ispettiva ha risposto a una interpellanza del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro) si è resa necessaria dinanzi a una situazione familiare che vedeva la nascita di due gemelli, il padre lavoratore dipendente e la madre lavoratrice subordinata.
Il Ministro ha quindi chiarito che "in sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino […] fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001".
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