Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato a questa Direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere se al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della L. n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita. Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai sensi dell'art. 39 del suddetto Decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore. Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs n. 151/2001, qualora:
A) i figli siano stati affidati al solo padre;
B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
D) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate. Con circ. n. 8/2003 l'INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Interpello 3.9.2007 n. 23
A) i figli siano stati affidati al solo padre;
B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
D) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate. Con circ. n. 8/2003 l'INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Interpello 3.9.2007 n. 23
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