In presenza di molteplici infermità contratte in servizio sussiste il diritto ad avanzare la domanda di pensione privilegiata ordinaria per le infermità "riconosciute" (seppur con esito negativo) antecedentemente alla data di collocamento a riposo. Nella fattispecie, recita la corte, non si applica la decadenza e .... "testualmente" ....si ritiene di dover condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sez. IV per pensioni militari di questa Corte secondo il quale, perché si possa escludere la decadenza per inattività del titolare del diritto a pensione occorre che l'Amministrazione, nel corso del servizio e nei cinque anni successivi, abbia accertato non solo la sussistenza della malattia ma anche la sua dipendenza o meno da causa di servizio: tale circostanza può ravvisarsi anche nel caso di specie attesa la predetta dichiarazione di dipendenza da c.s. dell'Amministrazione, intervenuta in sede di equo indennizzo
. Ne consegue che il pubblico dipendente può introdurre nell'alveo dell'istanza per la pensione privilegiata solo ed esclusivamente quelle patologie per le quali l'amministrazione ha provveduto (o meno) al riconoscimento secondo termini. Rilevante importanza assume l'accertamento medico legale e l'instaurarsi di un procedimento amministrativo il quale, seppur portato a termine con ritardo e con diniego (sent. n. 8/2001/QM del 5 dicembre 2001), anche con la formula "allo stato degli atti" rende nulla la decadenza ex art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973. (Giovanni Dami)
Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio, sentenza 6.6.2007 n. 1369 - Giovanni Dami

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