Sul supplemento ordinario n.182 alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 17 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n.127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n.81, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". L'articolo 5, commi da 1 a 4, della predetta legge prevede a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 5 tale somma aggiuntiva deve essere corrisposta, in unica soluzione, per l'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di importo aggiuntivo. Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si forniscono ulteriori istruzioni per il riconoscimento del diritto e per la determinazione della misura della somma aggiuntiva prevista dalla normativa in argomento ad integrazione della prima informativa alle strutture periferiche contenuta nel messaggio n. 22211 dell'11 settembre 2007.
Inps, Circolare 8.10.2007 n. 119

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