«l'obbligazione di restituire la cosa locata [...] consegue alla natura propria della locazione che è contratto a termine; essa nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale, derivando dal contratto locativo. Corrispondentemente ha natura contrattuale la responsabilità per la ritardata riconsegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all'uso. Tale responsabilità si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. In altri termini la condotta del locatore vale ad escludere la responsabilità del conduttore se costituisce causa unica dell'evento dannoso. E', pertanto, responsabile del danno consistente nella ....leggi tutto....
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