Il Giudice di primo grado ha circoscritto il thema decidendum alla legittimità o meno della rideterminazione in pejus del trattamento di quiescenza e del recupero delle somme indebitamente corrisposte per le pensioni ed ha respinto il ricorso, affermando che la pensione era stata riliquidata correttamente, con attribuzione di un trattamento annuo complessivo superiore a quello goduto con pari decorrenza. Ha, quindi, ritenuto che il debito della ricorrente veniva ad essere compensato con il maggiore credito derivante dalla riliquidazione successivamente effettuata con altro provvedimento con attribuzione dei benefici di cui all'art. 5, comma 4 e 6 della l.r. n. 5/1991 ed ha affermato che, malgrado nella fattispecie l'operazione di modifica del provvedimento definitivo di pensione andava ritenuto illegittimo, il principio di immodificabilità dei provvedimenti definitivi è da ritenersi relativo e che l'amministrazione ha il potere di correggere i propri errori quando la legge stabilisce la riliquidazione delle pensioni, purchè venga mantenuto il trattamento in godimento, escludendo in ogni caso la ripetizione delle maggiori somme percepite dal pensionato. In relazione alle suddette affermazioni ha considerato che la riliquidazione della pensione era avvenuta correttamente con attribuzione di un trattamento annuo complessivo superiore a quello in precedenza goduto con pari decorrenza ed ha quindi dichiarato infondato il ricorso. A seguito di supplemento istruttorio disposto con ordinanza n. 50 dell' 11.9.2006, l' Amministrazione regionale ha precisato che l'applicazione in particolare dell'art. 54 della l.r. 41/85 al personale regionale posto in quiescenza ha determinato l'esclusione dei benefici di cui all'art. 14 della l.r. 11/88, essendo i due aumenti alternativi, e che per effetto di estensione di giudicati quando è stata stabilita la spettanza del secondo beneficio è discesa la differenza dovuto/pagato che ha determinato il procedimento di recupero. L'Amministrazione regionale precisa poi che l'effetto distorto della rideterminazione in pejus del trattamento pensionistico è stato sanato dal legislatore regionale con l'art. 5, commi 4 e 6 della l.r. 19/91 la cui applicazione con DDS 394 del 7.2.2002 ha determinato l'aumento della pensione spettante alla signora G.
Corte dei Conti, sez. giurisd. appello Sicilia, sentenza 9.10.2007 n. 234
Corte dei Conti, sez. giurisd. appello Sicilia, sentenza 9.10.2007 n. 234
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