In data 15 gennaio 2007 il Presidente dell'INPS ha sottoscritto una convenzione con la Regione Autonoma Sardegna, con sede in Cagliari, per definire i criteri per il versamento dei contributi mediante prosecuzione volontaria in favore del personale delle Agenzie Formative iscritto all'Albo di cui all'art. 1 della Legge Regionale 42/89 ricadente nel comma 3 dell'art. 19 della Legge Regionale 11 maggio 2006, n.4. La legge regionale 11 maggio 2006, n.4, al comma 4 dell'art. 19, pone a carico della Regione Autonoma Sardegna l'onere del pagamento dei contributi necessari per il raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione, per un periodo massimo di cinque anni, a favore del personale di cui al comma 3 della medesima legge. La convenzione, in vigore dalla data della sottoscrizione, ha durata quinquennale e potra' essere soggetta a revisione qualora, in corso di esecuzione, dovesse presentarsi la necessita' di integrazioni o modifiche. Destinatario della convenzione e' il personale dipendente di cui sopra, che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che abbia chiesto comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006. Le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria devono essere presentate dai soggetti interessati, avviati all'esodo di cui alla L.R. 4/2006, alle direzioni provinciali dell'INPS competenti per territorio e, per conoscenza, all'Amministrazione regionale, ma accentrate alla direzione provinciale di Cagliari, che sara' l'unica struttura della regione che dovra' provvedere al rilascio delle autorizzazioni per i suddetti lavoratori....
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