Agli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' concessa la proroga fino al 31 dicembre 2007 del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. I versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non eseguiti per effetto della proroga della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2008 in un'unica soluzione, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 31 gennaio 2008. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Ministero Economia e Finanze, Decreto 5.10.2007

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