n base alle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290, ai dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato che siano mutilati od invalidi di guerra è concesso un incremento stipendiale pari al 2,50% per infermità ascrivibile alle prime sei categorie, o all'1,25% per infermità ascrivibile alle ultime due categorie di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981.
Successivamente, la legge 15 luglio 1950, n. 539, all'art. 1 ha esteso tali benefici anche ai mutilati od invalidi per cause di servizio, nonchè ai congiunti dei caduti per cause di servizio, ed all'art. 3 ha stabilito che ... agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie.
Inps, Messaggio 17.10.2007 n. 25235

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